Reddito individuale e reddito familiare

Fra le persone appartenenti alla stessa famiglia si crea una comunanza di vita e di interes2si per la quale, normalmente, chi produce reddito non lo gode interamente ma ne destina una parte per i bisogni dei propri familiari e, viceversa, chi non ha redditi propri soddisfa i propri bisogni grazie al reddito dei suoi famigliari. Ci si puo chiedere, allora, se il punto di riferimento dell’imposta personale debbano essere il reddito individuale o il reddito familiare. Le soluzioni possono essere diverse. Il sistema del cumulo dei redditi consiste nell’assumere come base imponibile la somma dei redditi posseduti dai coniugi e dai figli conviventi, imputandoli al capofamiglia, e nell’individuare scaglioni e aliquote in relazione al valore complessivo dei redditi. Con questo sistema, data la progressività dell’imposta, la pressione fiscale sulla famiglia si accentua. Inoltre le famiglie fondate sul matrimonio risultano penalizzate rispetto alle convivenze di fatto le quali, non avendo rilevanza aiml fini fiscali, non danno luogo al cumulo, che era stato introdotto nel 1974, fu dichiarato incostituzionale nel 1976 per violazione dell’art.29 Cost.(tutela della famiglia). Con la tassazione individuale l’imposta si applica separatamente sul reddito di ciascun componente della famiglia. Questo sistema dà luogo a distorsioni dovute alla progressività dell’imposta in quanto, a parità di reddito, sono colpite più pesantemente le famiglie in cui questo a parità di reddito, sono colpite più pesantemente le famiglie in cui questo è prodotto da una sola persona (famiglie “monoreddito”). Un rimedio per evitare o ridurre queste distorsioni consiste nel prevedere a favore del contribuente che ha familiari a carico una riduzione dell’imposta dovuta (è questo il sistema adottati in Italia e in altri Paesi europei). Lo splitting, sistema di tassazione adottato negli Usa e in Germania consente di evitare sia le distorsioni della tassazione separata sia gli aggravi del cumulo. I redditi dei due coniugi si sommano e la somma si divide per due. Sulla cifra così ottenuta si calcolano scaglioni e aliquote e si determina l’imposta, che poi viene moltiplicata per due. In tal modo l’entrata familiare viene colpita con l’aliquota corrispondente al reddito medio dei coniugi. Il quoziente familiare, usato in Francia, è affine allo splitting ma se ne distingue perchè non fa riferimento soltanto ai redditi dei coniugi ma tiene conto della dimensione complessiva del nucleo familiare includendo nel calcolo anche i figli. Carattere essenziale dell’imposta personale è la rilevanza attribuita a determinate spese e passività (oneri) che non riguardano la produzione del reddito ma la condizione personale del contribuente e dei suoi familiari. La scelta degli oneri rilevanti ai fini fiscali è operata dal legislatore sulla base di considerazioni economiche e sociali, e tenendo conto anche della situazione della finanza pubblica. L’allegerimento del peso dell’imposta può ess1ere ottenuto in due modi: deduzioni* dall’imponibile, che consistono nel sottrarre l’ammontare degli oneri dal reddito complessivo, in modo da ridurre la base imponibile sulla quale l’imposta dovrà essere applicata; detrazioni* d’imposta, che consistono nel sottrarre dall’ammontare dell’imposta fosse proporzionale i due metodi sarebbero equivalenti, perchè sia nel caso della deduzione sia in quello della detrazione l’aliquota dell’imposta non cambia. Quando invece l’imposta è progressiva gli effetti dei due metodi sono differenti: la deduzione dall’imponibile comporta un vantaggio maggiore per i contribuenti che avendo un reddito più elevato sono sottoposti ad aliquote più alte; la detrazione di imposta è “neutra” perchè avviene per tutti nella stessa proporzione. Nel nostro sistema tributario, in passato, era largamente adottato il sistema della deduzione dal reddito. Successivamente, per ragioni di equità, il legislatore ha preferito dare maggiore spazio alle detrazioni d’imposta, prevedendo la deduzione dal reddito soltanto in alcuni casi eccezionali in considerazione della particolare natura di determinati oneri.

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